Nella stesura del nuovo decreto rilancio, pur introducendo importanti novità, non ci sono stati aggiornamenti relativi in tema delle detrazioni per le zanzariere.

Le Zanzariere non rientrano nelle detrazioni fiscali ammesse

Pertanto, per tutto il 2020, le zanzariere non rientrano nelle detrazioni fiscali ammesse all’ecobonus. Questo perché, in linea di massima, le zanzariere non sono concepite per ridurre l’irraggiamento solare ma per fermare gli insetti.

Il governo italiano ha però confermato che per l’intero anno solare 2020, l’acquisto di alcuni tipi di zanzariera che soddisfino determinati requisiti potranno usufruire dello sgravio fiscale.
Occorre fare delle precisazioni, in quanto l’Agenzia delle Entrate ha specificato che la detrazione è ammessa unicamente per tutti quei modelli di zanzariere che svolgano la funzione di schermature solari rispettando i requisiti di trasmittanza termica U.

Ma se acquisti
una zanzariera
schermata?

Per poter usufruire le zanzariere devono essere costruite secondo i requisiti della marcatura CE e avere un Gtot (fattore di trasmissione solare) certificato non superiore a 0,35.

cos' è
il Gtot?

Il Gtot indica la capacità di una zanzariera o una tenda di riparare dalla luce solare, ossia la capacità di creare una schermatura solare efficace e calcolato in base al materiale utilizzato per realizzare l’oggetto.

Se i requisiti elencati vengono soddisfatti il committente può accedere alla detrazione del 50% prevista per il bonus schermatura solare.
Le spese di schermatura solare sono detraibili se rispettano a loro volta determinati requisiti: devono essere applicate a protezione di una vetrata, applicate all’interno di una finestra, al suo esterno o integrata in essa e se mobile.

importo
massimo
detraibile

L’importo massimo detraibile definito per l’anno 2020 per la schermatura solare è calcolabile come il 50% delle spese sostenute per un importo massimo di 60.000 €, dividendo la detrazione spettante in 10 quote di pari importo.

come ottenere
il bonus

Per ottenere il riconoscimento del bonus, oltre al pagamento delle spese sostenute effettuato tramite bonifico parlante, o bonifico online postale o bancario, deve essere spedita comunicazione all’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) entro 90 giorni dal termine dei lavori.

Per saperne di più:

www.enea.it sito di ENEA

https://detrazionifiscali.enea.it sito di Enea con informative e detrazioni fiscali.

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