Diisocianati:
cosa sono e cosa è cambiato per il loro utilizzo?
Cosa sono e dove si trovano i diisocianati?
I diisocianati sono un gruppo molto ampio di composti chimici
composti da due unità di cianati e da una unità di idrocarburi alifatici
o aromatici. Per il regolamento europeo sono stati classificati nel
2008 come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come
sensibilizzanti della pelle di categoria 1.
Si trovano in molti prodotti, tra cui schiume poliuretaniche, colle
poliuretaniche, catalizzatori di vernici bicomponenti e resine
bicomponenti, adesivi, sigillanti, isolanti, vernici a base poliuretanica
Questi prodotti vengono impiegati in numerosi settori e paesi, tra tutti quelli
dell’automotive e affini, oppure l’edilizia (impiantisti, serramentisti, carpenteria tetto, cappottisti, imbianchini ecc…).
Dal 24 agosto scorso, tutti gli utilizzatori professionali e industriali di schiume poliuretaniche e sigillanti, ovvero prodotti che contengono diisocianati, dovranno aver concluso obbligatoriamente e con esito positivo un corso formativo specifico, con il rilascio di un certificato. Questa restrizione è il risultato di un lungo iter iniziato nel 2016 quando la Germania ha presentato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche un fascicolo informativo indicando i rischi sull’inalazione e il contatto con i diisocianati. Iter che si è tramutato in regolamento europeo nel 2020 (UE
2020/1149).

La normativa aggiunge quindi delle restrizioni sia per quanto riguarda i produttori di questi prodotti e chi gli utilizza professionalmente o
industrialmente. I produttori devono infatti inserire o aggiornare l’etichetta dei prodotti inserendo una dicitura che sensibilizza il consumatore sull’utilizzo degli stessi, previa formazione e certificazione. Gli utilizzatori per continuare ad usare questi prodotti dovranno obbligatoriamente effettuare un corso di formazione, per l’uso sicuro di queste sostanze, con esito positivo e rilascio di un certificato valido. Altrimenti si presuppone il divieto di utilizzo dei prodotti contenenti diisocianati a meno che, il livello di concentrazione di questi non sia inferiore allo 0,1% in peso, limite definito dal RAC (comitato di valutazione dei rischi).